Appalti pubblici – Un contratto di appalto pubblico può essere prorogato senza gara?

APPALTI PUBBLICI – La proroga del contratto

Un contratto di appalto può essere prorogato?

La proroga di un contratto è una modifica della sua efficacia, che viene prolungata nel tempo grazie a un differimento della naturale conclusione del negozio convenuta dalle parti. Proprio per questo essa si differenzia da un rinnovo contrattuale. Quest’ultimo, infatti, è preceduto da una nuova negoziazione tra le stesse parti e dà vita a un nuovo ed autonomo contratto, che può portare integrale conferma delle precedenti condizioni o anche la modifica di alcune di esse. La proroga, invece, lascia in vita il vecchio contratto, limitandosi ad allungarne la durata.
Il contratto prorogato, in breve, è lo stesso contratto; quello rinnovato è un contratto nuovo e diverso. Per il medesimo motivo la proroga può intervenire solo prima della scadenza, non dopo.
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) vieta in linea di massima la proroga del contratto di appalto pubblico. Un contratto prorogato ha infatti ad oggetto prestazioni che, proprio per effetto della proroga, rimangono sottratti alla dinamica concorrenziale; il che, d’altro canto, pregiudca al contempo anche l’interesse della stazione appaltante.
Si consideri infatti che, a causa della proroga,
– da un lato altri operatori interessati non possono, almeno temporaneamente, offrire alla stazione appaltante quel lavoro, quel bene, quel servizio;

-dall’altro, la stessa Amministrazione deve rinunciare, seppur temporaneamente, ad acquisire quel lavoro, quel bene, quel servizio a condizioni magari migliori.
Il divieto, condivisibile, viene meno in un solo caso, che ricorre allorché si tratti di concludere la procedura di scelta del nuovo appaltatore, la quale si stia prolungando più del necessario.

In tale evenienza la proroga è possibile e legittima, ma solo nella ricorrenza di tutte queste condizioni:

  • dev’essere prevista nel bando;
  • deve durare il solo tempo necessario per arrivare al nuovo contratto;
  • questo tempo dev’essere, inoltre, predeterminato;
  • la nuova gara dev’essere stata avviata per tempo (un ritardo imputabile alla stazione appaltante, cioè, non giustifica la proroga);
  • infine, dev’essere puntualmente motivata sulle circostanze che la rendono necessaria; tali circostanze, per quanto detto, possono essere solo quelle, non imputabili alla stazione appaltante, che stanno impendendo la tempestiva conclusione della selezione già per tempo avviata al fine di individuare il nuovo contraente (anche qui un ritardo colpevole della stazione appaltante non rende legittima la proroga).

In assenza di questi presupposti la proroga è illegittima e può essere contestata dinanzi al T.A.R. dall’operatore che ambisca a concorrere per aggiudicarsi il nuovo appalto.
In una recente sentenza (n° 158/2020) il T.A.R. Toscana ha ribadito tutti questi principi, chiarendo anche che ogni questione riferita alla legittimità o meno di una proroga contrattuale, rientrando nel vasto ambito dei pubblici affidamenti, va portata all’attenzione del Giudice amministrativo, non di quello ordinario.

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