Accesso agli atti

Gli atti e i documenti amministrativi formati o detenuti da una P.A. sono per legge conoscibili da chi ne è diretto destinatario. Costui, se l’atto presenta un contenuto sfavorevole può decidere di tutelare la propria posizione giuridica dinanzi a un Giudice; in tale contesto l’accesso agli atti del procedimento risulta spesso necessario per tali iniziative di tutela (c.d. accesso difensivo).

Una diversa facoltà di accesso, c.d. “civico”, è riconosciuta anche a soggetti che non si trovano in tale situazione e desiderano semplicemente conoscere dati o atti in possesso di una pubblica amministrazione.

L’istanza di accesso, di qualunque tipo, apre un procedimento amministrativo al cui temine l’amministrazione interpellata consente oppure nega la visione e la copia dell’atto o degli atti richiesti (se non risponde, v. «inerzia»). 

Per legge, sulla decisione finale in tema di accesso ha voce in capitolo anche il soggetto terzo, diverso dal richiedente, eventualmente contemplato nell’atto oggetto della richiesta (c.d. controinteressato): costui è chiamato a fornire il proprio consenso all’accesso, e può anche negarlo.

Il provvedimento infine assunto dalla P.A. in tema di accesso può essere contestato da chi vi abbia interesse: chi ha richiesto l’accesso, se questo è stato rifiutato; dal terzo interpellato che si sia opposto all’accesso, se ciò malgrado quest’ultimo è stato accordato.

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Assisto entrambe le tipologie di interessati, redigendo sia la domanda di accesso (che per legge deve avere determinati contenuti, mentre non può averne di altri), sia l’eventuale atto di opposizione del controinteressato (che dev’essere motivato).

Contesto dinanzi al Giudice amministrativo l’atto della P.A. che consente o nega l’accesso, laddove illegittimo.